1. Con riferimento alla richiesta di cui al disciplinare, paragrafo 14, di produrre all’interno della busta amministrativa “6) F23 attestante il pagamento del bollo” poiché sia lo stesso disciplinare, in altro punto, recita “il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni”, sia il modello di Domanda di Partecipazione - al punto 1 – prevede la possibilità di inserire il numero di una marca da bollo, si chiede conferma che, in luogo del f23, il concorrente possa allegare fra i documenti della busta amministrativa, una dichiarazione con su apposto il bollo, con cui attesti che il medesimo bollo viene utilizzato solo in relazione alla procedura di cui trattasi.
SI CONFERMA
2. Con riferimento alla richiesta di cui al disciplinare, paragrafo 14, di produrre all’interno della busta amministrativa anche “9)Dichiarazione relativa alla posizione rispetto a familiari conviventi” poiché lo stesso disciplinare nei punti a seguire, specificatamente dedicati ad ognuno dei documenti elencati dai punti 1 a 9 del paragrafo 14 , non fa invece piu menzione di tale dichiarazione e poiché questa è dichiarazione che viene solitamente chiesta solo in caso di aggiudicazione ovvero nell’ambito dei controlli antimafia necessari per addivenire alla stipula del contratto, si chiede conferma che essa sarà da prodursi appunto solo in seguito e cioè in caso di aggiudicazione.
NON SI CONFERMA E SI RINVIA AL PUNTO 2.1. E 14 DEL DISCIPLINARE
3. Con riferimento alla Offerta Economica si chiede se essa dovrà essere prodotta in via autonoma dal concorrente (seppur nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 17 del Disciplinare) o se sia possibile per la Committente fornire un modello di dichiarazione economica.
SI CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI PRODURRE L’OFFERTA IN “VIA AUTONOMA” NEL RISPETTO DEI CONTENUTI ESSENZIALI PREVISTI DAGLI ATTI DI GARA
4. Con riferimento al paragrafo 16 del Disciplinare “Offerta Tecnica” ed in particolare alla parte che si riporta: “ Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4 del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto” si chiede conferma che nell’offerta Tecnica possano essere descritti i “servizi di supporto e assistenza tecnica alla Stazione appaltante” e che i nominativi delle persone coinvolte nei vari ruoli potranno, invece, essere forniti in seguito in caso di aggiudicazione della gara ( parallelamente, del resto, a quanto previsto dal Capitolato con riferimento al Responsabile nella gestione del contratto, e del suo sostituto, da individuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva non efficace).
NON SI CONFERMA TRATTANDOSI DI SCELTA DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL RICHIAMATO ART. 45 COMMA 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI
5. Con riferimento allo SCHEMA DI CONTRATTO L’ART. 18 sui “Brevetti industriali, diritti d’autore e “logo” dispone che: 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la stessa Fondazione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati. Si prega di confermare che la Fondazione recupererà e/o ripeterà il corrispettivo versato solo a seguito di sentenza e/o provvedimento analogo da cui le pretese azionate nei suoi confronti siano risultate fondate.
NON SI CONFERMA. COME RIPORTATO NELLA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE RICHIAMATA LA PREVISIONE SI APPLICA “NELL’IPOTESI DI AZIONE GIUDIZIARIA PER LE VIOLAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE TENTATA NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE”
6. Con riferimento all’ALLEGATO NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il punto 8 dell’Allegato dispone che: “8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare ..verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi”. Si prega di confermare che: 1) le verifiche saranno limitate all’attività oggetto del Contratto e, conseguentemente, ad informazioni/dati strettamente legati alla stessa, con esclusione di dati relativi ad altri clienti del Fornitore 2) le verifiche saranno condotte in maniera tale da non arrecare pregiudizio alle infrastrutture e/o sistemi del Fornitore (es. con esclusione di “penetration tests”) Si prega altresì di precisare che le risultanze delle verifiche, ove riguardanti know- how e/o informazioni coperte da diritti IP della scrivente, saranno utilizzate dalla Fondazione o da terzi dalla stessa eventualmente incaricati per finalità esclusivamente connesse al Contratto e con l’osservanza della massima riservatezza.
SI CONFERMA
7. Con riferimento all’ALLEGATO NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI il punto 21 dell’Allegato dispone che: “21. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convezione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori”. Si prega di confermare che l’obbligo di manleva di cui all’art 21 non si applicherà all’appaltatore laddove le violazioni contemplate dallo stesso articolo siano derivate da istruzioni impartite dal Titolare e quest’ultimo, seppur avvisato dall’Appaltatore in merito alle violazioni stesse, non vi abbia posto rimedio rimuovendo e/o cercando di contenere le conseguenze delle violazioni stesse
SI CONFERMA