Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri
Numero gara: 7797391
Stato: Aperta
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “POLIZZA ASSICURATIVA AD ADESIONE VOLONTARIA PER LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E LA TUTELA LEGALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI”
Descrizione: L’appalto è suddiviso in due Lotti:
- Lotto 1 “Responsabilità Professionale” avente ad oggetto una Polizza Assicurativa ad adesione volontaria a copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e di Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile;
- Lotto 2 “Tutela Legale” avente ad oggetto una Polizza Assicurativa ad adesione volontaria a garanzia delle spese sostenute dall’Assicurato per spese legali, peritali, di giustizia etc.
Importo di gara: € 18.925.926,16
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Massimiliano Pittau
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 26/06/2020
Data scadenza presentazione chiarimenti:
27/07/2020 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
27/08/2020 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
27/08/2020 13:00 - Europe/Rome
-
A:
01/09/2020 13:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
10/09/2020 11:00 - Europe/Rome
Riepilogo Lotti
Lotto
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Stato
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CIG
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Oggetto
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Importo
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BDNCP
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1 |
Deserta
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83400624E2 |
LOTTO 1 - Servizi Assicurativi - Responsabilità... |
€ 16.221.398,16
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 16.221.398,16
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
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Visualizza su BDNCP
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2 |
Deserta
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8340113EF5 |
LOTTO 2 - Servizi Assicurativi - Tutela Legale ... |
€ 2.704.528,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 2.704.528,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
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Visualizza su BDNCP
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Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina a contrarre.pdf
Bando di gara - 1. Bando di Gara.pdf
DGUE - 2. Modello di DGUE.doc
Disciplinare di gara - 3. Disciplinare di gara.pdf
Domanda di partecipazione - 4. Modello Domanda di partecipazione.docx
Capitolato - 5. Capitolato Speciale Lotto 1_Responsabilità Professionale.pdf
Capitolato - 6. Capitolato Speciale Lotto 2_Tutela Legale.pdf
Schema Contratto Lotto 1 - 7. Schema di contratto Lotto 1_Responsabilità Professionale.pdf
Protocollo Gestione Sinistri Lotto 2 - 12. Protocollo gestione sinistri Lotto 2_Tutela Legale.docx
Protocollo Gestione Sinistri Lotto 1 - 11. Protocollo gestione sinistri Lotto 1_Responsabilità Professionale.docx
Schema Contributo Gestione Lotto 2 - 10. Schema Contributo di Gestione Sinistri Lotto 2_Tutela Legale.pdf
Schema Contributi Gestione Lotto 1 - 9. Schema Contributo di Gestione Sinistri Lotto 1_Responsabilità Professionale.pdf
Schema contratto Lotto 2 - 8. Schema di contratto Lotto 2_Tutela Legale.pdf
Dichiarazione assenza conflitto di interessi - 13. Dichiarazione assenza conflitto interessi.docx
Dichiarazione di avvalimento - 14. Dichiarazione di avvalimento.docx
Manuale Operativo Gara Telematica - 15. Manuale Operativo Gara Telematica - Aperta OEPV - Con Marca.pdf
Chiarimenti
Si conferma che non sono presenti statistiche sinistri relative al lotto 1 "Responsabilità Professionale" e al Lotto 2 "Tutela Legale" poiché le polizze oggetto della gara sono agli esordi. La stazione appaltante, inoltre, non dispone di dati certi circa la sinistrosità della categoria da mettere a disposizione degli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara.
La percentuale di remunerazione del broker, pari al 12%, è indicata nei documenti di gara "Schema di Contratto Lotto 1 e Schema di Contratto Lotto 2, che indicano anche la tariffa e le regole assuntive della polizza. Consta che in nessun passaggio della documentazione di gara siano richiamate "schede di offerta tecnica ed economica"; la richiesta di chiarimento è dunque inconferente rispetto alla presente procedura
Si conferma che i contributi Anac non sono dovuti.
Premesso che i punti richiamati nella richiesta di chiarimenti (2.1, 2.2, 3.1 3.2 ecc.) non sono varianti e per essi è previsto un criterio di tipo qualitativo rimesso all’apprezzamento discrezionale della commissione, si evidenzia che per tutte le varianti è previsto un criterio di valutazione di tipo tabellare.
ATTENZIONE: PER UNA MIGLIORE LEGGIBILITA', ABBIAMO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ANCHE IL TESTO DELLA DOMANDA CONTRASSEGNANDOLO CON LA DICITURA DOM. E UN NUMERO. IL TESTO DELLA RISPOSTA E' PRECEDUTO DALLA DICITURA RISP ED UN NUMERO CORRISPONDENTE ALLA DOMANDA
DOM1. Possibilità di inserimento nel capitolato di esclusione sanzioni come segue: Sanzioni Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. –
Possibilità di inserire all’interno del modulo di adesione una dichiarazione circa l’esposizione dell’assicurato verso paesi sottoposti a sanzioni o embargo. –
Possibilità di non assumere il rischio nel caso in cui l’assicurato dichiari un’esposizione verso paesi sottoposti a sanzioni o embargo
RISP1. In considerazione dell’oggetto della copertura, riferita prevalentemente a fatti penalmente rilevanti e in relazione all’estensione territoriale, tenuto conto che un’esclusione relativa a Paesi sottoposti ad embargo o altre sanzioni internazionali è inserita come prassi prevalente dai principali assicuratori, riteniamo accettabile la sua previsione. Sarà quindi anche possibile prevedere un’apposita dichiarazione, così da delimitare in maniera chiara l’esposizione dell’assicuratore. Sarà eventualmente possibile un’assunzione del rischio con esclusione del fatturato riferito a Paesi soggetti a Sanzioni/Embargo.
DOM2 Possibilità di modificare il testo con:
A) Definizione di massimale: il massimale si intende per sinistro e per anno.
RISP2.A NON ATTUABILE
B) Eliminare dall’esclusione A.2 punto a) l’eccezione al patteggiamento e alla prescrizione del reato in caso di fatti dolosi.
RISP2.B NON ATTUABILE
C)Possibilità di inserire il recesso annuale della convenzione –
RISP2.C NON ATTUABILE
DOM3 Si chiede di precisare se sia prevista la facoltà per l’Assicuratore di affidare ad un soggetto terzo la gestione dei sinistri e del servizio disciplinato dal punto A.1.1.5
RISP3. La facoltà è esercitabile nel rispetto della normativa vigente (ad es. subappalto)
ATTENZIONE: PER UNA MIGLIORE LEGGIBILITA', ABBIAMO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ANCHE IL TESTO DELLA DOMANDA DI CHIARIMENTO CONTRASSEGNANDOLO CON LA DICITURA DOM. E UN NUMERO. IL TESTO DELLA RISPOSTA E' PRECEDUTO DALLA DICITURA RISP ED UN NUMERO CORRISPONDENTE ALLA DOMANDA;
DOM.1 Nella documentazione di gara risultano mancanti il modulo di adesione e la scheda di copertura che è necessario acquisire.
RISP.1 MODULO DI ADESIONE. Nel modulo di adesione, che sarà definito in accordo con l’aggiudicatario e nel rispetto della documentazione di gara, saranno contenute tutte le informazioni necessarie al corretto inquadramento del rischio. In particolare, a titolo esemplificativo, l’aderente dovrà fornire le seguenti informazioni:
• Dati sul contraente assicurato
Nome e cognome/denominazione sociale se l’attività viene in forma organizzata;
Indirizzo, codice fiscale, partita iva;
Età, numero iscrizione Albo e anno di iscrizione.
(queste due ultime informazioni permetteranno di valutare se l’assicurando ha diritto alla formula “beginners”)
• Dati sul rischio
Campo di specializzazione;
Fatturato consuntivo dell’ultimo anno oppure quello stimato per primo anno attività;
Opere rilevanti - sì o no;
Attività chiavi in mano - sì no;
Condizione particolare: riduzione scoperto;
Localizzazione attività: Italia, estero con ripartizione paesi;
Paesi soggetti a sanzioni (eventualmente con link per aggiornamento a cura dell’aggiudicatario)
• Storia assicurativa
Precedenti coperture;
Sinistri circostanze precedenti (con riferimento alle Definizioni).
• Opzioni
Massimale;
Franchigia (standard o aumento per riduzione premio come da tariffa);
Se l’attività è in forma organizzata, Condizione Particolare: retro illimitata a pagamento.
Nel modulo di rinnovo saranno riproposte le informazioni rese in fase di adesione per una loro verifica e conferma o variazione.
In particolare, rispetto al modulo di adesione, sarà richiesta al Contraente/Assicurato una dichiarazione relativa a ulteriori sinistri/circostanze rispetto a quelli già dichiarati nel modulo di adesione.
SCHEDA DI COPERTURA Per quanto riguarda la scheda di copertura forniamo un modello facsimile che andrà poi concordato con la compagnia aggiudicatrice, visionabile al seguente link https://www.cni.it/images/rcp/facsimile_scheda_di_copertura_rev1.pdf
DOM.2 Dalla verifica del capitolato tecnico si chiede conferma o meno che i danni di natura patrimoniale e più precisamente quelli inerenti alle attività di sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08) siano sotto limitati rispetto al massimale di polizza.
RISP.2 Non sono previsti sottolimiti in capitolato di polizza per i danni derivanti da attività di sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro.
ATTENZIONE: PER UNA MIGLIORE LEGGIBILITA', ABBIAMO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ANCHE IL TESTO DELLA DOMANDA DI CHIARIMENTO CONTRASSEGNANDOLO CON LA DICITURA DOM. E UN NUMERO. IL TESTO DELLA RISPOSTA E' PRECEDUTO DALLA DICITURA RISP ED UN NUMERO CORRISPONDENTE ALLA DOMANDA;
DOM.1 Definizioni che riguardano le modalità di adesione, la documentazione a comprova della copertura assicurativa, le parti del contratto: a) modulo di adesione: si prega di elencare le informazioni riportate sul suddetto modulo b) modulo di rinnovo: si prega di elencare le informazioni riportate sul suddetto modulo.
RISP.1 MODULO DI ADESIONE Nel modulo di adesione, che sarà definito in accordo con l’aggiudicatario e nel rispetto della documentazione di gara, saranno contenute tutte le informazioni necessarie al corretto inquadramento del rischio. In particolare, a titolo esemplificativo, l’aderente dovrà fornire le seguenti informazioni:
• Dati sul contraente assicurato
Nome e cognome/denominazione sociale se l’attività viene in forma organizzata;
Indirizzo, codice fiscale, partita iva;
Età, numero iscrizione Albo e anno di iscrizione.
(queste due ultime informazioni permetteranno di valutare se l’assicurando ha diritto alla formula “beginners”)
• dati sul rischio
Campo di specializzazione;
Fatturato consuntivo dell’ultimo anno oppure quello stimato per primo anno attività;
Opere rilevanti - sì o no;
Attività chiavi in mano - sì no;
Condizione particolare: riduzione scoperto;
Localizzazione attività: Italia, estero con ripartizione paesi;
Paesi soggetti a sanzioni (eventualmente con link per aggiornamento a cura dell’aggiudicatario)
• Storia assicurativa
Precedenti coperture;
Sinistri circostanze precedenti (con riferimento alle Definizioni).
• Opzioni
Massimale;
Franchigia (standard o aumento per riduzione premio come da tariffa);
Se l’attività è in forma organizzata, Condizione Particolare: retro illimitata a pagamento.
MODULO DI RINNOVO Nel modulo di rinnovo saranno riproposte le informazioni rese in fase di adesione per una loro verifica e conferma o variazione.
In particolare, rispetto al modulo di adesione, sarà richiesta al Contraente/Assicurato una dichiarazione relativa a ulteriori sinistri/circostanze rispetto a quelli già dichiarati nel modulo di adesione.
DOM.2 Definizioni che riguardano il funzionamento della copertura assicurativa e altri aspetti di gestione del contratto o dei sinistri.
Definizione di circostanza “Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il Periodo di Assicurazione, da cui ritiene possa derivare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato”. La definizione fa riferimento ad atti e fatti che possano determinare una richiesta di risarcimento secondo il parere dell’assicurato, escludendo atti e fatti che potrebbero oggettivamente e/o indipendentemente dal parere del soggetto determinare un reclamo. Come viene gestita questo aspetto in relazione all’operatività della polizza, sia in termini di esclusioni che di deeming clause? Si chiede di comunicare altresì se sia possibile modificare la definizione come segue: “Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il Periodo di Assicurazione, da cui possa ragionevolmente derivare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato”.
RISP.2 DEEMING CLAUSE
In relazione all’operatività della polizza ai sensi della deeming clause, segnaliamo che si tratta di una facoltà dell’assicurato, e come tale è lo stesso assicurato (secondo il suo “parere”) che valuta se l’atto o fatto è tale da poter determinare una richiesta di risarcimento. ESCLUSIONE In relazione all’operatività della polizza ai sensi dell’esclusione riteniamo che la clausola non debba subire variazioni. Resta salvo il principio della buona fede per cui, se l’assicuratore è in grado di dimostrare che una circostanza, di cui l’assicurato non poteva non essere a conoscenza, sia stata sottaciuta, potrà respingere il reclamo ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile.
DOM3. A) Massimale: si prega di confermare che il massimale rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per periodo di assicurazione in caso di durata superiore all’anno, pertanto il tal caso il massimale non si intende per sinistro e anno ma per sinistro e periodo.
RISP.3 CONFERMIAMO (vedi art. A.1.4)
DOM.3 B) Scoperto o Franchigia: si prega di confermare che per “risarcimento del danno” si intende il danno liquidabile.
RISP. 3 B) CONFERMIAMO
DOM.4 A.1.5.2 Ultrattività in caso di cessazione dell’Aderente/Assicurato in forma organizzata. Si prega di confermare che il massimale del periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per il lasso temporale dato dalla somma di periodo di assicurazione e ultrattività e indipendentemente dal numero di soggetti che beneficeranno dell’ultrattività.
RISP.4 CONFERMIAMO (vedi art. A.1.4)
DOM.5 Si prega altresì di indicare se il periodo di ultrattività dovrà intendersi operante anche nei casi di cessazione dovuta a radiazione dall’albo.
RISP.5 L’ultrattività in caso di radiazione risponde all’esigenza di tutela della collettività (terzi e clienti) che è alla base dell’obbligo assicurativo. Precisiamo che l’operatività della garanzia riguarda il periodo, coperto dalla polizza, precedente al provvedimento di radiazione.
DOM 6 A.1.7.4 Ultrattività – Estensione del periodo di Ultrattività successivo alla scadenza del contratto. (attivabile al termine di ciascun Periodo di Assicurazione) a) si prega di confermare che il massimale del periodo di assicurazione in corso al momento del mancato rinnovo rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per il lasso temporale dato dalla somma di periodo di assicurazione e ultrattività e indipendentemente dal numero di soggetti che beneficeranno dell’ultrattività.
RISP 6 CONFERMIAMO (vedi art. A.1.4)
DOM 7 Si prega di indicare se il periodo di ultrattività debba intendersi automaticamente privo di effetto nel caso in cui la copertura assicurativa venisse stipulata con altro assicuratore
RISP.7 Tale previsione non è contemplata dalla norma alla quale fa riferimento l’estensione A.1.7.4 (Legge 4 agosto 2017 n. 124). Per tale ragione, in caso di altre assicurazioni, si applicherà il disposto dell’art. “A.6.5 Coesistenza di altre assicurazioni”
DOM.8 f) .3.1 Rischi esclusi dall’Assicurazione • Richieste di Risarcimento note e Circostanze note. a) Ai sensi di quanto indicato al secondo punto della clausola si chiede di motivare perché l’esclusione si applichi unicamente alle circostanze risultanti da comunicazioni scritte, essendo noto che eventi che possono dare luogo a una richiesta di risarcimento possono essere del tutto evidenti in assenza di comunicazioni formali, in particolare in relazione alla tipologia di professione oggetto di copertura (a titolo di esempio il deterioramento di un’opera civile può essere evidente o nota all’assicurato in assenza di qualsiasi comunicazione, sia scritta sia verbale, allo stesso indirizzata). Una previsione di questo tipo può evidentemente porre in capo all’assicuratore un significativo aggravio di rischio. Si chiede pertanto se sia possibile eliminare la precisazione “a condizione che risultino da comunicazioni scritte e con data certa dirette all’Assicurato”.
RISP.8 Con riferimento alla previsione che circostanze, atti o fatti, risultino da comunicazioni scritte con data certa dirette all’assicurato la stessa risponde all’esigenza, imprescindibile, di dare certezza alle contestazioni elevate nei confronti dell’assicurato.
DOM.9 g) Al secondo paragrafo del secondo punto si riporta quanto segue “Questa esclusione non si applica se l’Assicurato al momento del verificarsi della Circostanza era munito di copertura assicurativa e la mancata denuncia all’Assicuratore vigente al momento del verificarsi della circostanza sia avvenuta in buona fede, o se l’Assicuratore precedente non ha preso in carico la posizione perché le condizioni di Polizza non consentivano l’apertura di un Sinistro a seguito di comunicazione di una Circostanza”. Si chiede di confermare che l’esclusione di polizza rimane applicabile qualora la precedente copertura assicurativa non consentisse l’apertura del sinistro per ragioni diverse dall’assenza di comunicare le circostanze (ad esempio esclusioni di polizza).
RISP.9 Si conferma che, se l’assicuratore vigente al momento del verificarsi della circostanza non ha aperto un sinistro per ragioni diverse dall’assenza di una clausola che consentisse l’apertura di una posizione di sinistro per “mera circostanza” (deeming clause), quali a titolo esemplificativo:
- esclusioni di polizza;
- mancato pagamento del premio;
- presenza di franchigia superiore al danno contestato:
- l’esclusione rimane applicabile.
DOM.10 h) RC del Costruttore e RC Prodotti: si chiede di precisare se l’esclusione si intenda applicabile anche nel caso in cui le attività a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure b) fornire materiali o attrezzature siano in capo a soggetti diversi dall’assicurato.
Si ritiene che l’esclusione dovrebbe essere applicabile anche a questo caso in quanto servizi professionali relativi alle suddette attività determinano, in nel caso di prodotti e non di opere, essenzialmente una responsabilità da prodotto.
RISP.10 L’esclusione risponde allo scopo di precisare che se l’ingegnere (dell’informazione) produce un software a questo non si applica l’esclusione generale di Rc Prodotti, oltre che ad escludere dalla copertura della polizza l’assicurato che sia costruttore/produttore di un bene (diverso dal software).
Prendiamo atto del possibile fraintendimento derivante dall’attuale impostazione e confermiamo che la clausola potrà essere va formalmente integrata con la seguente precisazione da inserire in premessa:
“L’Assicuratore non risponde per Richieste di Risarcimento riconducibili alla Responsabilità Civile Prodotti o alla Responsabilità Civile del Costruttore”.
DOM.11 i)• Sanzioni ed embargo: fermo il disposto della clausola, di prega di indicare se nel modulo di adesione sia possibile richiedere al proponente l’esistenza di fatturati verso clienti appartenenti a paesi soggetti a sanzioni/embargo e, in caso positivo, l’assicuratore possa rifiutare l’assunzione del rischio.
RISP.11 Ferma l’esclusione e l’obbligatorietà da parte dell’aderente/assicurato di fornire informazioni relative a fatturati verso clienti appartenenti a paesi soggetti a sanzioni/embargo, l’assicuratore potrà assumere il rischio limitandosi al fatturato verso paesi non soggetti a sanzioni/embargo
DOM.12 j) Articolo B.2 –Durata del Periodo di Assicurazione e rinnovo annuale B.2.1 Decorrenza, scadenza e rinnovo in assenza di variazioni di rilievo o Sinistri: la clausola definisce i criteri assuntivi applicabili in presenza di sinistri pregressi liquidati, si chiede di indicare se la presenza di circostanze oppure di sinistri aperti (eventualmente con importi a riserva) sia considerata irrilevante e determini quindi l’assunzione del rischio senza alcun aggravio di premio.
RISP.12 Sulla base della precisazione fornita: “Non devono essere dichiarati i casi per i quali ci sia stata un’archiviazione o chiusura definitiva senza oneri per l’assicurato o per il suo assicuratore (sinistro “chiuso senza seguito”)” si conferma che saranno conteggiati nell’aggravio tutti i sinistri aperti (con o senza riserva) o chiusi con un pagamento inferiore complessivamente a euro 100.000,00. Se il pagamento supera euro 100.000,00 non si applicano gli aggravi della tabella ma la determinazione delle condizioni alle quali assumere il rischio sono riservate all’assicuratore.
DOM.13 Disciplinare di gara 4 Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi: a) si prega di confermare che la ripetizione del servizio per ulteriori 36 mesi sia subordinata ad accettazione dell’appaltatore, che pertanto ha la facoltà di non accettare il rinnovo.
RISP.13 Si conferma che l’appaltatore avrà la facoltà di non accettare il rinnovo.
DOM. 14 b) si prega di indicare se i termini economici e/o normativi possano essere modificati, previo accordo tra le parti, prima della scadenza dei primi 36 mesi qualora il servizio diventasse eccessivamente oneroso per l’appaltatore
RISP.14 Le modifiche al contratto in corso di esecuzione potranno essere apportate nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016 che può essere consultato al seguente link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
DOM.15 Varianti migliorative lotto 1
l) 5.1 Quotazione alto fatturato e/o massimale. Si prega di confermare che la disponibilità a quotare richiesta di copertura non costituisce un obbligo per l’appaltatore.
RISP.15 Si conferma che si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
ATTENZIONE: PER UNA MIGLIORE LEGGIBILITA', ABBIAMO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ANCHE IL TESTO DELLA DOMANDA DI CHIARIMENTO CONTRASSEGNANDOLO CON LA DICITURA DOM. E UN NUMERO. IL TESTO DELLA RISPOSTA E' PRECEDUTO DALLA DICITURA RISP ED UN NUMERO CORRISPONDENTE ALLA DOMANDA;
DOM.1 La gestione dei sinistri, in attesa della realizzazione, a cura dell’Assicuratore, di una piattaforma informatica condivisa cui abbiano accesso le tre parti, viene articolata nelle seguenti fasi: Si prega di precisare
Rimesse alla valutazione del candidato ed oggetto di offerta tecnica
Quali requisiti dovrà avere la piattaforma informatica?
RISP.1 Si tratta di un servizio che l’assicuratore ha la facoltà di offrire alla stazione appaltante, le cui specifiche tecniche saranno parte del progetto che sarà valutato dalla commissione aggiudicatrice.
DOM.2 Quali tempistiche sono state previste per l’implementazione?
RISP.2 Non ci sono termini perentori, le tempistiche saranno presentate dall’assicuratore in sede di offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione da parte della commissione aggiudicatrice.
DOM.3 È prevista la facoltà per l’Assicuratore di affidare la creazione/gestione della piattaforma ad un soggetto terzo?
RISP.3 È prevista la facoltà nel rispetto della normativa sul subappalto.
DOM.4 Laddove non fosse possibile implementare una piattaforma con accesso condiviso, quali soluzioni alternative potrebbe proporre l’assicuratore?
RISP.4 L’implementazione della piattaforma rappresenta una componente dell’offerta tecnica. Qualora non fosse possibile proporre la piattaforma con accesso condiviso la commissione aggiudicatrice valuterà ogni altra soluzione proposta dall’assicuratore.
DOM.5 L’Assicuratore si impegna altresì a condividere un panel di periti e legali con capillarità su tutto il territorio nazionale per la gestione dei sinistri del FONDAZIONE CNI, che a sua volta potrà fornire indicazione di esperti da inserire nel panel: si prega di precisare se l’inserimento di esperti indicati dalla FONDAZIONE CNI sia una facoltà ovvero, se costituisca un obbligo per l’Assicuratore.
RISP.5 Rappresenta per l’assicuratore una facoltà.
DOM.6 Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di mediazione, citazione e atti similari che necessitano la nomina di un esperto a difesa dell’Assicurato: o invio della comunicazione contenente il nominativo del legale a cui affidare la difesa dell’Assicurato; questa comunicazione sarà inviata dall’Assicuratore direttamente all’Assicurato con FONDAZIONE CNI e Aon in c.c.; o invio della comunicazione che motivi l’impossibilità dell’Assicuratore di procedere con la nomina di un legale a difesa dell’Assicuratore indicante i motivi di tale impossibilità; questa comunicazione sarà inviata dall’Assicuratore direttamente al Broker Aon con in c.c. il FONDAZIONE CNI; Entro 5 giorni lavorativi dalla restituzione della quietanza firmata, invio di conferma di avvenuto bonifico (con indicazione del numero di CRO) al relativo beneficiario con Aon in c.c.; Si prega di precisare se il termine di 5 giorni sia un limite di tempo a cui deve tendere idealmente l’Assicuratore ovvero, se debba considerarsi come un termine perentorio.
RISP.6 Il termine di 5 gg è un termine ordinatorio e non perentorio. Con l’aggiudicatario sarà possibile concordare specifico mediante un protocollo di gestione sx a gara aggiudicata.
DOM.7 Si prega di precisare se il numero di CRO possa essere sostituito con un documento che attesti il flusso monetario sulla base di codici di pagamento previsti dal sistema contabile dell’assicuratore.
RISP.7 Sì, purché sia tracciabile.
DOM.8 L'impresa delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici:
Si prega di precisare se l’Assicuratore potrà attenersi a quanto disposto dal codice di autodisciplina ANIA. L’Assicuratore, quindi, nel caso di pagamento che – esclusa la quota a suo carico – superi l’importo di Euro 100.000, avrà la facoltà di chiedere preventivamente alle Coassicuratrici le rispettive quote. Si prega di precisare se l’Assicuratore abbia la facoltà di chiedere preventivamente alle coassicuratrici non aderenti al codice di autodisciplina, senza limiti monetari, le rispettive quote.
RISP.8 Riteniamo che la richiesta possa essere accolta unicamente con riferimento a quanto previsto dal Codice di autodisciplina.
DOM.9 A cadenza trimestrale (oppure mensile, qualora la Fondazione CNI dovesse richiederlo), l’Assicuratore provvede a inoltrare a Aon la Statistica Sinistri aggiornata, dalla quale risultano le informazioni di cui all’allegato foglio Excel. Si prega di precisare se l’assicuratore potrà inviare una statistica alternativa, rispetto a quanto previsto nel foglio Excel, qualora i campi relativi alle colonne (H) (O) (P) (R) non fossero disponibili. Si prega di precisare il contenuto della colonna (S).
RISP.9 Con riferimento alla richiesta si precisa che:
Colonna H: importo franchigia - è possibile ometterlo in quanto dato in possesso del broker;
Colonna O: data liquidazione - è possibile sostituire con altra data di chiusura del sinistro:
colonna P: data ultima riservazione - è possibile che la data non venga implementata a condizione che le colonne relative alle riservazioni riportino il dato disponibile più aggiornato;
Colonna R: causa sinistro - si tratta di una catalogazione dei sinistri sulla base di codici predeterminati e da concordare tra l’assicuratore, la stazione appaltante ed il broker (es. collasso strutturale, danno patrimoniale, direzione lavori);
Colonna S: note - si tratta di un campo libero per indicare gli sviluppi del sinistro (es. chiamate in causa, fissazione di udienze, rinvii, mediazioni, transazioni).