ATTENZIONE: PER UNA MIGLIORE LEGGIBILITA', ABBIAMO RIPORTATO NELLA RISPOSTA ANCHE IL TESTO DELLA DOMANDA DI CHIARIMENTO CONTRASSEGNANDOLO CON LA DICITURA DOM. E UN NUMERO. IL TESTO DELLA RISPOSTA E' PRECEDUTO DALLA DICITURA RISP ED UN NUMERO CORRISPONDENTE ALLA DOMANDA;
DOM.1 Definizioni che riguardano le modalità di adesione, la documentazione a comprova della copertura assicurativa, le parti del contratto: a) modulo di adesione: si prega di elencare le informazioni riportate sul suddetto modulo b) modulo di rinnovo: si prega di elencare le informazioni riportate sul suddetto modulo.
RISP.1 MODULO DI ADESIONE Nel modulo di adesione, che sarà definito in accordo con l’aggiudicatario e nel rispetto della documentazione di gara, saranno contenute tutte le informazioni necessarie al corretto inquadramento del rischio. In particolare, a titolo esemplificativo, l’aderente dovrà fornire le seguenti informazioni:
• Dati sul contraente assicurato
Nome e cognome/denominazione sociale se l’attività viene in forma organizzata;
Indirizzo, codice fiscale, partita iva;
Età, numero iscrizione Albo e anno di iscrizione.
(queste due ultime informazioni permetteranno di valutare se l’assicurando ha diritto alla formula “beginners”)
• dati sul rischio
Campo di specializzazione;
Fatturato consuntivo dell’ultimo anno oppure quello stimato per primo anno attività;
Opere rilevanti - sì o no;
Attività chiavi in mano - sì no;
Condizione particolare: riduzione scoperto;
Localizzazione attività: Italia, estero con ripartizione paesi;
Paesi soggetti a sanzioni (eventualmente con link per aggiornamento a cura dell’aggiudicatario)
• Storia assicurativa
Precedenti coperture;
Sinistri circostanze precedenti (con riferimento alle Definizioni).
• Opzioni
Massimale;
Franchigia (standard o aumento per riduzione premio come da tariffa);
Se l’attività è in forma organizzata, Condizione Particolare: retro illimitata a pagamento.
MODULO DI RINNOVO Nel modulo di rinnovo saranno riproposte le informazioni rese in fase di adesione per una loro verifica e conferma o variazione.
In particolare, rispetto al modulo di adesione, sarà richiesta al Contraente/Assicurato una dichiarazione relativa a ulteriori sinistri/circostanze rispetto a quelli già dichiarati nel modulo di adesione.
DOM.2 Definizioni che riguardano il funzionamento della copertura assicurativa e altri aspetti di gestione del contratto o dei sinistri.
Definizione di circostanza “Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il Periodo di Assicurazione, da cui ritiene possa derivare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato”. La definizione fa riferimento ad atti e fatti che possano determinare una richiesta di risarcimento secondo il parere dell’assicurato, escludendo atti e fatti che potrebbero oggettivamente e/o indipendentemente dal parere del soggetto determinare un reclamo. Come viene gestita questo aspetto in relazione all’operatività della polizza, sia in termini di esclusioni che di deeming clause? Si chiede di comunicare altresì se sia possibile modificare la definizione come segue: “Qualsiasi atto o fatto, del quale l’Assicurato venga a conoscenza in qualsiasi modo durante il Periodo di Assicurazione, da cui possa ragionevolmente derivare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato”.
RISP.2 DEEMING CLAUSE
In relazione all’operatività della polizza ai sensi della deeming clause, segnaliamo che si tratta di una facoltà dell’assicurato, e come tale è lo stesso assicurato (secondo il suo “parere”) che valuta se l’atto o fatto è tale da poter determinare una richiesta di risarcimento. ESCLUSIONE In relazione all’operatività della polizza ai sensi dell’esclusione riteniamo che la clausola non debba subire variazioni. Resta salvo il principio della buona fede per cui, se l’assicuratore è in grado di dimostrare che una circostanza, di cui l’assicurato non poteva non essere a conoscenza, sia stata sottaciuta, potrà respingere il reclamo ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile.
DOM3. A) Massimale: si prega di confermare che il massimale rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per periodo di assicurazione in caso di durata superiore all’anno, pertanto il tal caso il massimale non si intende per sinistro e anno ma per sinistro e periodo.
RISP.3 CONFERMIAMO (vedi art. A.1.4)
DOM.3 B) Scoperto o Franchigia: si prega di confermare che per “risarcimento del danno” si intende il danno liquidabile.
RISP. 3 B) CONFERMIAMO
DOM.4 A.1.5.2 Ultrattività in caso di cessazione dell’Aderente/Assicurato in forma organizzata. Si prega di confermare che il massimale del periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per il lasso temporale dato dalla somma di periodo di assicurazione e ultrattività e indipendentemente dal numero di soggetti che beneficeranno dell’ultrattività.
RISP.4 CONFERMIAMO (vedi art. A.1.4)
DOM.5 Si prega altresì di indicare se il periodo di ultrattività dovrà intendersi operante anche nei casi di cessazione dovuta a radiazione dall’albo.
RISP.5 L’ultrattività in caso di radiazione risponde all’esigenza di tutela della collettività (terzi e clienti) che è alla base dell’obbligo assicurativo. Precisiamo che l’operatività della garanzia riguarda il periodo, coperto dalla polizza, precedente al provvedimento di radiazione.
DOM 6 A.1.7.4 Ultrattività – Estensione del periodo di Ultrattività successivo alla scadenza del contratto. (attivabile al termine di ciascun Periodo di Assicurazione) a) si prega di confermare che il massimale del periodo di assicurazione in corso al momento del mancato rinnovo rappresenta la massima esposizione dell’assicuratore per il lasso temporale dato dalla somma di periodo di assicurazione e ultrattività e indipendentemente dal numero di soggetti che beneficeranno dell’ultrattività.
RISP 6 CONFERMIAMO (vedi art. A.1.4)
DOM 7 Si prega di indicare se il periodo di ultrattività debba intendersi automaticamente privo di effetto nel caso in cui la copertura assicurativa venisse stipulata con altro assicuratore
RISP.7 Tale previsione non è contemplata dalla norma alla quale fa riferimento l’estensione A.1.7.4 (Legge 4 agosto 2017 n. 124). Per tale ragione, in caso di altre assicurazioni, si applicherà il disposto dell’art. “A.6.5 Coesistenza di altre assicurazioni”
DOM.8 f) .3.1 Rischi esclusi dall’Assicurazione • Richieste di Risarcimento note e Circostanze note. a) Ai sensi di quanto indicato al secondo punto della clausola si chiede di motivare perché l’esclusione si applichi unicamente alle circostanze risultanti da comunicazioni scritte, essendo noto che eventi che possono dare luogo a una richiesta di risarcimento possono essere del tutto evidenti in assenza di comunicazioni formali, in particolare in relazione alla tipologia di professione oggetto di copertura (a titolo di esempio il deterioramento di un’opera civile può essere evidente o nota all’assicurato in assenza di qualsiasi comunicazione, sia scritta sia verbale, allo stesso indirizzata). Una previsione di questo tipo può evidentemente porre in capo all’assicuratore un significativo aggravio di rischio. Si chiede pertanto se sia possibile eliminare la precisazione “a condizione che risultino da comunicazioni scritte e con data certa dirette all’Assicurato”.
RISP.8 Con riferimento alla previsione che circostanze, atti o fatti, risultino da comunicazioni scritte con data certa dirette all’assicurato la stessa risponde all’esigenza, imprescindibile, di dare certezza alle contestazioni elevate nei confronti dell’assicurato.
DOM.9 g) Al secondo paragrafo del secondo punto si riporta quanto segue “Questa esclusione non si applica se l’Assicurato al momento del verificarsi della Circostanza era munito di copertura assicurativa e la mancata denuncia all’Assicuratore vigente al momento del verificarsi della circostanza sia avvenuta in buona fede, o se l’Assicuratore precedente non ha preso in carico la posizione perché le condizioni di Polizza non consentivano l’apertura di un Sinistro a seguito di comunicazione di una Circostanza”. Si chiede di confermare che l’esclusione di polizza rimane applicabile qualora la precedente copertura assicurativa non consentisse l’apertura del sinistro per ragioni diverse dall’assenza di comunicare le circostanze (ad esempio esclusioni di polizza).
RISP.9 Si conferma che, se l’assicuratore vigente al momento del verificarsi della circostanza non ha aperto un sinistro per ragioni diverse dall’assenza di una clausola che consentisse l’apertura di una posizione di sinistro per “mera circostanza” (deeming clause), quali a titolo esemplificativo:
- esclusioni di polizza;
- mancato pagamento del premio;
- presenza di franchigia superiore al danno contestato:
- l’esclusione rimane applicabile.
DOM.10 h) RC del Costruttore e RC Prodotti: si chiede di precisare se l’esclusione si intenda applicabile anche nel caso in cui le attività a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure b) fornire materiali o attrezzature siano in capo a soggetti diversi dall’assicurato.
Si ritiene che l’esclusione dovrebbe essere applicabile anche a questo caso in quanto servizi professionali relativi alle suddette attività determinano, in nel caso di prodotti e non di opere, essenzialmente una responsabilità da prodotto.
RISP.10 L’esclusione risponde allo scopo di precisare che se l’ingegnere (dell’informazione) produce un software a questo non si applica l’esclusione generale di Rc Prodotti, oltre che ad escludere dalla copertura della polizza l’assicurato che sia costruttore/produttore di un bene (diverso dal software).
Prendiamo atto del possibile fraintendimento derivante dall’attuale impostazione e confermiamo che la clausola potrà essere va formalmente integrata con la seguente precisazione da inserire in premessa:
“L’Assicuratore non risponde per Richieste di Risarcimento riconducibili alla Responsabilità Civile Prodotti o alla Responsabilità Civile del Costruttore”.
DOM.11 i)• Sanzioni ed embargo: fermo il disposto della clausola, di prega di indicare se nel modulo di adesione sia possibile richiedere al proponente l’esistenza di fatturati verso clienti appartenenti a paesi soggetti a sanzioni/embargo e, in caso positivo, l’assicuratore possa rifiutare l’assunzione del rischio.
RISP.11 Ferma l’esclusione e l’obbligatorietà da parte dell’aderente/assicurato di fornire informazioni relative a fatturati verso clienti appartenenti a paesi soggetti a sanzioni/embargo, l’assicuratore potrà assumere il rischio limitandosi al fatturato verso paesi non soggetti a sanzioni/embargo
DOM.12 j) Articolo B.2 –Durata del Periodo di Assicurazione e rinnovo annuale B.2.1 Decorrenza, scadenza e rinnovo in assenza di variazioni di rilievo o Sinistri: la clausola definisce i criteri assuntivi applicabili in presenza di sinistri pregressi liquidati, si chiede di indicare se la presenza di circostanze oppure di sinistri aperti (eventualmente con importi a riserva) sia considerata irrilevante e determini quindi l’assunzione del rischio senza alcun aggravio di premio.
RISP.12 Sulla base della precisazione fornita: “Non devono essere dichiarati i casi per i quali ci sia stata un’archiviazione o chiusura definitiva senza oneri per l’assicurato o per il suo assicuratore (sinistro “chiuso senza seguito”)” si conferma che saranno conteggiati nell’aggravio tutti i sinistri aperti (con o senza riserva) o chiusi con un pagamento inferiore complessivamente a euro 100.000,00. Se il pagamento supera euro 100.000,00 non si applicano gli aggravi della tabella ma la determinazione delle condizioni alle quali assumere il rischio sono riservate all’assicuratore.
DOM.13 Disciplinare di gara 4 Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi: a) si prega di confermare che la ripetizione del servizio per ulteriori 36 mesi sia subordinata ad accettazione dell’appaltatore, che pertanto ha la facoltà di non accettare il rinnovo.
RISP.13 Si conferma che l’appaltatore avrà la facoltà di non accettare il rinnovo.
DOM. 14 b) si prega di indicare se i termini economici e/o normativi possano essere modificati, previo accordo tra le parti, prima della scadenza dei primi 36 mesi qualora il servizio diventasse eccessivamente oneroso per l’appaltatore
RISP.14 Le modifiche al contratto in corso di esecuzione potranno essere apportate nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016 che può essere consultato al seguente link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
DOM.15 Varianti migliorative lotto 1
l) 5.1 Quotazione alto fatturato e/o massimale. Si prega di confermare che la disponibilità a quotare richiesta di copertura non costituisce un obbligo per l’appaltatore.
RISP.15 Si conferma che si tratta di una facoltà e non di un obbligo.